Ordinanza contingibile e urgente in materia di taglio piante in prossimità di strade ed aree pubbliche - interventi necessari ad immobili e pertinenze

Published on 14 October 2020 • Viabilità 14043 Castelnuovo Belbo AT, Italia

ALLA CITTADINANZA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree
confinanti con strade comunali, vicinali di uso
pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in
tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Belbo

ORDINANZA N. 13

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE - INTERVENTI NECESSARI AD IMMOBILI E PERTINENZE

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante ad alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose, in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

DATO ATTO CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto l’art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

Visto l’art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

Richiamato altresì il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2016  del 05.12.2016, con cui si forniscono indicazioni, norme e sanzioni per il decoro urbano: pulizia e risanamento degli immobili e delle aree di pertinenza (cortili, giardini, porticati, ecc.) dell’abitazione di proprietà (prima o seconda casa), con taglio erba, potatura alberi, arbusti, rami e siepi,  specie se prospicienti le vie comunali, sgombero materiali inutilizzati e rifiuti vari.

RITENUTO di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

d) pulizia di cortili, giardini, incolti: sgombero di materiali inutilizzati e rifiuti vari;  risanamento aie, con l’intento di migliorare il ns. paese anche dal punto di vista del decoro e della piacevolezza, nell’ottica di una collaborazione tra Cittadini e Amministrazione

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura, in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

2. È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.

3. Le situazioni di degrado ed incuria favoriscono inoltre l’insediamento di animali selvatici, ratti, rettili e blatte.

4. Chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 a euro 680,00.

5. L’amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

6. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

7. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DISPONE

Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

Che il Settore Tecnico_Manutentivo del Comune di Castelnuovo Belbo si occupi di effettuare gli interventi richiesti dalla presente Ordinanza su tutto il Patrimonio arboreo di proprietà comunale.

La Polizia Locale è chiamata a vigilare affinché sia data esecuzione alla medesima.

RICORDA CHE

Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

 

Castelnuovo Belbo, 14 Ottobre 2020 

 

                                                                                                                                                             IL SINDACO

                                                                                                                                                       ALLINERI ALDO

ordinanza n.13
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